Art. 8.
(Etichettatura e pubblicità).

      1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei termini derivati o dei diminutivi in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti di cui al regolamento è consentito esclusivamente per i prodotti alimentari che rispettano le norme del regolamento medesimo e della presente legge. Quando nell'etichetta, nella presentazione e nella pubblicità si fa riferimento al metodo agricolo, i termini «allevamento biologico», «acquacoltura biologica» e «apicoltura biologica» sono considerati equivalenti al metodo dell'agricoltura biologica.

 

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      2. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le indicazioni previste dal regolamento e dalla presente legge devono figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti alimentari ottenuti con metodo biologico nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale, tale intendendosi il soggetto che acquisti dal venditore al dettaglio.
      3. Con apposito decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le specifiche delle indicazioni e delle diciture di cui ai commi 1 e 2.